ANGOLO NORMATIVO – Aggiornamenti sul tema delle verifiche periodiche di piattaforme di lavoro elevabili

È stata recentemente pubblicata la Circolare Ministeriale n. 23 del 13 agosto: Chiarimenti sulle verifiche periodiche delle attrezzature.
Questa circolare risponde ai numerosi quesiti in merito all’applicazione del D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del D. Lgs. 81/08” parte dei quali erano già stati esplicitati nella circolare n. 11 del 25 maggio 2012.

I punti della circolare che possono interessare le piattaforme di lavoro elevabili sono i seguenti (in sintesi).

1. Richiesta di verifica periodica successiva alla prima, per più attrezzature di lavoro, con differimento dei termini temporali: il datore di lavoro può fare richiesta cumulativa di verifica di più attrezzature, aventi scadenze diverse, indicando, per ognuna di esse, la reale data di scadenza. L’ASL/ARPA comunicherà al datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data della comunicazione della richiesta, l’impegno scritto a portare a compimento la verifica periodica, direttamente o mediante l’intervento del Soggetto Abilitato indicato.

2. Applicabilità dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con riferimento alle attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro: tali attività devono intendersi come “servizi di natura intellettuale” e pertanto non soggette alle disposizione di cui all’art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione).

3. Attrezzature di lavoro noleggiate senza operatore o concesse in uso: la circolare chiarisce che la richiesta di verifica può essere inoltrata o dal noleggiatore o dal concedente in uso.

8. Attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività: la periodicità delle verifiche non è interrotta da periodi di inattività e di conseguenza, anche se ferme, se scaduti i termini, tali attrezzature devono essere sottoposte a verifica prima del loro utilizzo.

9. Spostamento delle attrezzature di lavoro: lo spostamento delle attrezzature di cui è stata richiesta verifica deve essere comunicato dal datore di lavoro al “soggetto titolare della funzione presso il quale si è inoltrata la richiesta e, contestualmente, inviare una nuova richiesta al soggetto titolare della funzione competente per territorio ove si andrà ad utilizzare la stessa attrezzatura.

10. Raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11.04.2011 in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: Per le attrezzature di lavoro marcate CE (nel nostro caso PLE marcate CE) per le quali è stata effettuata la denuncia di messa in servizio all’INAIL (ex ISPESL) vengono individuati i seguenti casi:
a) Se l’INAIL ex ISPESL ha già provveduto alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011 a redigere il libretto delle verifiche, l’attrezzatura di lavoro dovrà essere sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008
b) Se prima della data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, l’attrezzatura di lavoro era già stata sottoposta a verifiche periodiche da parte delle ASL/ARPA anche in assenza del libretto delle verifiche, l’attrezzatura di lavoro continuerà ad essere sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima in assenza di libretto delle verifiche e di scheda identificativa. Qualora l’lNAIL (ex ISPESL) non avesse assegnato o comunicato la matricola dell’attrezzatura al proprietario dell’attrezzatura di lavoro e all’ASL competente per territorio, l’INAIL provvederà a trasmetterla ai suddetti soggetti nel più breve tempo possibile.

Le attrezzature di lavoro regolarmente messe in servizioo secondo il regime previgente alla disciplina della marcatura CE e già sottoposte a verifiche periodiche devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

Nota: per maggior completezza dell’informazione è opportuno consultare la Circolare Ministeriale n. 11 del 25 maggio 2012 e la Circolare Ministeriale n. 23 del 13 agosto 2012 scaricabili alla pagina web www.ctelift.com