CONSIGLIO AL NOLEGGIATORE: Verifiche periodiche delle piattaforme di lavoro elevabili e delle altre attrezzature di lavoro interessate

La legge di conversione del recente “Decreto del Fare” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 20 agosto scorso, ha modificato la normativa riguardante le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui al comma 11 dell’art. 71 del d.lgs. n. 81/08.

Il comma citato è stato così modificato:
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove cio’ sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13.
Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro

Le modifiche introdotte sono molto importanti e sostanziali; vediamo di analizzare punto per punto quanto contenuto.

Prima verifica
Sono da evidenziare due elementi molto importanti; la titolarità della prima verifica rimane dell’INAIL ma il tempo di risposta è stato ridotto da 60 a 45 giorni; in caso di mancata risposta o intervento dell’INAIL il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di un altro soggetto pubblico o privato (ovviamente tra quelli contenuti negli appositi elenchi istituiti secondo le modalità definite dal Decreto 11 aprile 2011 che disciplina le modalità di effettuazione della verifiche periodiche e i criteri per l’abilitazione dei soggetti abilitati).
Per quanto riguarda la prima verifica vi è da osservare un’importante novità rispetto al precedente comma 11 dell’articolo 71 che ha impatti molto importanti e un aggravio di costi per il datore di lavoro che va evidenziato; i quarantacinque giorni decorrono dalla messa in servizio dell’attrezzatura mentre prima il termine dei 60 giorni decorreva dalla richiesta del datore di lavoro. La procedura definita molto chiaramente dal Decreto 11 aprile 2011 prevedeva infatti due distinti momenti: la denuncia di messa in servizio da effettuarsi al momento della messa a disposizione dei lavoratori dell’attrezzatura di lavoro soggetta al regime delle verifiche e la richiesta di prima verifica da effettuarsi almeno 60 giorni prima della scadenza della prima verifica tenendo in considerazione i termini dell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 che, per i ponti mobili sviluppabili motorizzati (le piattaforme di lavoro elevabili), era definito in 12 mesi.
Con questa nuova stesura del comma 11 i termini si abbreviano moltissimo e la messa in servizio viene a coincidere oggi con la richiesta di prima verifica. Il datore di lavoro deve, di fatto, effettuare la prima verifica un anno prima rispetto a quanto precedentemente previsto, quando la macchina è praticamente nuova e sulla quale il fabbricante ha effettuato tutti i test e collaudi previsti dalla Direttiva macchine e, nel caso specifico delle piattaforme di lavoro elevabili, dalla norma tecnica EN280.
L’anticipo della scadenza della prima verifica determina un aggravio di costi per il datore di lavoro che mette in servizio la macchina.
È da notare che la modifica dell’articolo è entrata in vigore immediatamente al momento della pubblicazione e non ha tenuto in nessuna considerazione che sono presenti nei cantieri ed in altri luoghi di lavoro migliaia di macchine già messe in servizio che, di fatto, si trovano senza verifica periodica in quanto sono decorsi i termini dei 45 giorni.
Il riflesso pratico sarà che, mancando una previsione di un periodo di prima applicazione per questo nuovo regime, nei prossimi mesi sono da prevedere numerose contestazioni di mancanza di verifica nei cantieri con conseguente complicazione del lavoro ed intoppi burocratici che potranno causare gravi danni alle imprese.
È auspicabile che vengano espressi chiarimenti riguardanti questi ultimi aspetti dagli organi ministeriali competenti.

Verifiche successive alle prime

La nuova stesura del comma 11 dell’art. 71 prevede che le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove cio’ sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13.

La portata innovativa della norma sta tutta nell’espressione “su libera scelta del datore di lavoro” e sta a significare che non sarà più necessario inoltrare preventivamente la richiesta di verifica alle ASL (o all’ARPA) attendendo la loro risposta per, eventualmente, rivolgersi ad altri soggetti, ma il datore di lavoro potrà effettuare, a sua scelta, la richiesta di verifica all’ ASL (o all’ARPA) oppure al soggetto pubblico o privato abilitato.
Questo rappresenta sicuramente una semplificazione per il datore di lavoro che potrà ottemperare agli obblighi legislativi nei termini previsti con notevole risparmio di tempo e di burocrazia.

L’obiettivo che si è posto il legislatore con la revisione del comma 11 è sicuramente quello di garantire al lavoratore che utilizza attrezzature di lavoro che possono presentare rischi per la sua sicurezza, se non opportunamente controllate e verificate, fornendo al datore di lavoro la possibilità di ottemperare ai suoi obblighi legislativi con la massima semplicità possibile.