ANGOLO DELLA NORMATIVA – Le verifiche periodiche delle PLE

Il Decreto 11 aprile 2011Il D.Lgs. 81/2008 all’articolo 71 comma 11 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di sottoporre alcune categorie di attrezzature di lavoro, a “verifiche periodiche” oltre ai controlli ed alle manutenzioni previste dai commi 4 e 8 dello stesso articolo. Per le piattaforme di lavoro mobili elevabili (definiti ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato) la verifica periodica ha frequenza annuale come previsto dall’allegato VII che elenca le attrezzature da sottoporre a verifica.La verifica periodica consiste nell’accertamento e controllo dello stato di conservazione e manutenzione dell’apparecchio ai fini della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai sistemi e dispositivi di sicurezza.

Il 29 aprile 2011 è stato pubblicato sulla G.U. il Decreto 11 aprile 2011 che definisce le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici e privati ad effettuare le verifiche periodiche in supporto all’INAIL ed alle ASL. L’entrata in vigore del Decreto, inizialmente prevista per il 29 luglio 2011 poi prorogata di 6 mesi e quindi prevista per il 24 gennaio 2012 è stata oggetto di ulteriore proroga di 4 mesi che ne porta l’entrata in vigore al 23/5/2012.

Il Decreto conferma che l’INAIL è titolare della prima verifica periodica mentre le ASL (o ARPA ecc) sono titolari delle verifiche successive, ma introduce la possibilità per il datore di lavoro di proporre il nominativo di un soggetto abilitato e, nel caso di impossibilità per l’ente titolare delle verifiche di effettuare il servizio nei tempi previsti, di rivolgersi direttamente ad un soggetto abilitato (anche diverso da quello proposto).

I “soggetti abilitati” sono inseriti, previa valutazione della loro idoneità, in un elenco pubblico messo a disposizione dal titolare della funzione. Tale elenco sarà reso disponibile dalla data di entrata in vigore del decreto. I soggetti abilitati saranno sottoposti a controlli durante l’esercizio delle loro funzioni e potranno essere esclusi in caso di inadempienze.

In base a quanto definito dal decreto, la procedura che deve essere seguita dal datore di lavoro per le piattaforme di lavoro mobile elevabili (ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato) è la seguente:

1. Comunicazione di messa in servizio
Il datore di lavoro, al momento della messa in esercizio di una piattaforma di lavoro elevabile deve inviare una comunicazione di messa in servizio al dipartimento periferico INAIL (ex ISPESL) competente per zona. L’INAIL assegnerà alla macchina un numero di matricola e la comunicherà al datore di lavoro.

2. Prima verifica periodica
Dopo poco meno di 10 mesi dalla dichiarazione di messa in servizio (citando il decreto: “Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche…..” ) il datore di lavoro deve inviare la richiesta di prima verifica periodica all’INAIL indicando il nominativo del soggetto abilitato gradito e inserito nell’elenco pubblico messo a disposizione dal titolare della funzione. Trascorsi i 60 giorni dalla richiesta, se l’INAIL non provvede ad eseguire il servizio o direttamente o con un soggetto dallo stesso ente incaricato o incaricando il soggetto abilitato indicato nella domanda, il datore di lavoro potrà avvalersi di un soggetto abilitato qualsiasi scelto tra quelli inseriti nell’elenco.

3. Verifiche periodiche successive alla prima
Dopo l’esecuzione della prima verifica periodica, almeno 30 giorni dalla scadenza delle verifiche periodiche successive, il datore di lavoro deve inviare la richiesta di verifica periodica all’ ASL (o ARPA ecc) indicando il nome del soggetto abilitato gradito e presente nell’apposito elenco pubblico. Anche in questo caso, nel caso in cui il titolare della funzione non provveda ad eseguire il servizio entro 30 giorni o direttamente o con un soggetto dallo stesso ente incaricato o incaricando il soggetto abilitato indicato nella domanda, il datore di lavoro potrà avvalersi di un soggetto abilitato qualsiasi scelto tra quelli inseriti nell’elenco.

In attesa dell’entrata in vigore del citato decreto rimane in vigore l’attuale procedura che prevede, per le macchine nuove la denuncia di messa in servizio all’INAIL (ex ISPESL) al momento della messa a disposizione dei lavoratori della piattaforma di lavoro elevabile. Dopo 10 mesi dalla denuncia di messa in servizio richiesta di effettuazione della 1° verifica periodica all’INAIL.
Per le macchine già messe in servizio e già sottoposte alla 1° o successive verifiche, richiesta di verifica periodica indirizzata all’ASL competente per zona almeno 1 mese prima della scadenza.

Attenzione: la mancata osservanza degli obblighi di verifica periodica prevede una sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 1.800,00.

Ulteriori informazioni sono a disposizioni sul sito www.ctelift.com o possono essere richieste inviando una e-mail a info@ctelift.com