L’obbligo di abilitazione degli operatori di PLE

L’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012 in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 ha individuato le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, indirizzi e requisiti minimi di validità della formazione

Anche per gli operatori di PLE è richiesta una specifica abilitazione da ottenersi dopo aver frequentato uno specifico corso teorico/pratico e aver superato i test di valutazione previsti alla fine del modulo teorico e del modulo pratico.

Il corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili prevede una parte teorica composta da un modulo giuridico/normativo (1 ora) e un modulo tecnico (3 ore). Sono poi previsti dei moduli pratici specifici a secondo del tipo di abilitazione richiesto:
‒ modulo pratico per PLE che operano su stabilizzatori (4 ore)
‒ modulo pratico per PLE che possono operare senza stabilizzatori (4 ore)
modulo pratico ai fini dell’abilitazione all’uso sia di PLE con stabilizzatori che di PLE senza stabilizzatori (6 ore)

L’accordo è entrato in vigore il 12 MARZO 2012 e da tale data ci sono 24 mesi per frequentare un CORSO COMPLETO DI FORMAZIONE.
Si avvicina quindi la data di scadenza del 13 marzo 2015, data entro la quale gli operatori di PLE devono risultare abilitati.

Si evidenzia anche l’articolo72 del D.Lgs. 81/08 riguardante gli obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso che si riporta testualmente:
2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.

In base a questo articolo il noleggiatore è quindi tenuto all’acquisizione della documentazione attestante l’ abilitazione in dell’operatore in assenza della quale non potrà noleggiare o concedere in uso le attrezzature stesse.

Tale articolo prevede una sanzione amministrativa a carico del noleggiatore da 750 a 2.700 euro in caso di inadempienza.